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Dichiarazione universale dei diritti dell'animale

UNESCO

Bruxelles, 26 gennaio 1978

Dichiarazione universale dei diritti dell'animale

UNESCO

1978

  • · Considerato che ogni animale ha dei diritti;
  • · Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
  • · Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
  • · Considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;
  • · Considerato che il rispetto degli animali da parte dell’uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
  • · Considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali..

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2

1. Ogni animale ha diritto al rispetto.

2. L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.

3. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Articolo 3

1. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.

2. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4

1. Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.

2. Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto

Articolo 5

1. Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.

2. Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. 

Articolo 6

1. Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.

2. L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale.

Articolo 9

Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10

1. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.

2. Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

1. Ogni atto che comporti l’uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.

2. L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

1. L’animale morto deve essere trattato con rispetto.

2. Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14

1. Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.

2. I diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

Bruxelles, 26 gennaio 1978

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